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REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie ed in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto, l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale.
Titolo I - I Soci
Art. 1: L'iscrizione deve essere corredata con il pagamento della quota deliberata dall’Assemblea. Tale versamento è valido per ciascun anno solare in corso (1 gennaio - 31 dicembre).
Art. 2: L’iscritto ha diritto a ricevere la rivista scientifica, organo ufficiale della SICCR. L’abbonamento alla rivista rispetta le condizioni di validità della iscrizione alla Associazione.
Art. 3 Il socio ha diritto di assistere all’attività scientifica del Congresso biennale con una quota ridotta o gratuita.
Art. 4: Non appena sarà possibile dal punto di vista organizzativo tra i Soci Ordinari si individueranno gli ACCREDITATI (fellows): l’accreditamento verrà assegnato da un apposito BOARD della SICCR con le modalità che verranno di seguito specificate.
Titolo II - Il Consiglio Direttivo
Art. 1: Il Consiglio direttivo è composto secondo quanto stabilito nello Statuto. Per modificare il Regolamento occorre la maggioranza assoluta ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Per l’approvazione si procederà a votazione con scrutinio palese.
Art. 2: Al Consiglio Direttivo possono partecipare come consulenti, senza diritto di voto, 2 esperti che il Presidente ritenga utile consultare, nonché le altre figure previste dallo Statuto.
Titolo III - Le Unità di Colonproctologia (UCP)
Art. 1. Le Unità di Colonproctologia (UCP) sono gli organi statutari deputati all’esercizio della colonproctologia in ambito territoriale. Sono centri dedicati allo studio, alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie del colon, del retto, dell’ano e del pavimento pelvico.
Art. 2. Ogni UCP può avere una o più sedi (fino a tre) tra loro vicine, a non oltre 30 km di distanza.
Art. 3. Le UCP possono essere pubbliche o private. La UCP privata deve essere fondata con nullaosta della Direzione Sanitaria della Struttura in cui ha sede l’UCP.
La sede delle UCP deve essere in ospedali, case di cura, private o convenzionate con il SSN, ambulatori, pubblici o privati, a secondo della tipologia di appartenenza.
Art. 4. Non possono esistere 2 UCP nello stesso ospedale, nella stessa casa di cura, nello stesso ambulatorio.
Art. 5. Ogni UCP deve avere nel proprio centro un chirurgo, un gastroenterologo ed un radiologo oltre ad almeno tre fra i seguenti specialisti: urologo, ginecologo, pediatra, neurologo, psichiatra e/o psicologo, oncologo, chirurgo plastico, istopatologo, ortopedico, dermatologo. Ogni UCP deve avere un numero di membri iscritti alla SICCR in base a quanto indicato nella rispettiva tipologia di appartenenza.
Art. 6. Ogni UCP è diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da uno o più consulenti. Ha il ruolo di organizzare i servizi della propria UCP e di coordinarne l’attività. Nomina gli specialisti afferenti alla propria UCP. Decade dalla sua carica in caso di trasferimento o pensionamento. In questo caso, i soci afferenti alla UCP sceglieranno tra loro un nuovo Responsabile che sarà successivamente nominato dal Consiglio Direttivo con le consuete modalità.
Art. 7. La costituzione di una nuova UCP deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, in base alla richiesta avanzata dal Responsabile. Nella richiesta, oltre alle caratteristiche proprie del Responsabile ed alla sede/i della UCP, dovranno essere indicati membri, specialisti, e attrezzature. In base a questi parametri, dietro verifica, la nuova UCP verrà classificata nella specifica tipologia di appartenenza. Una volta approvata, la nuova UCP verserà la quota “una tantum” deliberata per quell’anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. Il responsabile deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Almeno 35 anni di età, ed essere specialista in chirurgia generale e/o in chirurgia dell’apparato digerente e/o in chirurgia d’urgenza.
b) Curriculum che dimostri la competenza specifica in colonproctologia.
c) Avere una casistica chirurgica annuale tale da supportare la tipologia prevista per la propria UCP.
d) Il Coordinatore di un’UCP di I° livello deve aver pubblicato su riviste scientifiche almeno 10 lavori scientifici, a contenuto colon-proctologico, negli ultimi 10 anni.
Il Responsabile deve acconsentire a verifiche periodiche dell’attività dell’UCP per la valutazione della conformità di prestazioni e attrezzature alla tipologia di appartenenza. In caso di palese insufficienza la UCP viene declassata oppure sospesa dopo un periodo di osservazione di un anno. Per il proprio aggiornamento, il Responsabile è obbligato a partecipare ad 1 congresso internazionale e/o a 2 congressi nazionali e/o a 3 corsi di aggiornamento. Il responsabile o un suo delegato è obbligato a partecipare al Congresso biennale SICCR ed alla riunione annuale dei Responsabili UCP. L’aggiornamento deve essere certificato annualmente dall’apposita Commissione del Consiglio Direttivo. La certificazione sarà consegnata a tutti i Responsabili in occasione della riunione annuale delle UCP. Nel caso che l’aggiornamento non sia stato ritenuto idoneo, il Responsabile dovrà essere in regola nell’anno successivo, pena la decadenza della sua carica e della rispettiva UCP.
Art. 9. Ogni UCP deve essere dotata di adeguato supporto informatico per il collegamento Internet con il sito web societario e la segreteria SICCR. Il responsabile dovrà, ogni anno, verificare i dati anagrafici depositati in Segreteria, comunicando tempestivamente ogni variazione di indirizzi, numeri telefonici, e-mails. La singola UCP, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà redigere l’Annual Report dell’anno precedente, riportandone fedelmente i dati. In caso di mancata compilazione o di non veridicità, la UCP viene considerata decaduta nello stesso anno, in occasione della riunione annuale delle UCP.
Art. 10. Ogni anno sarà tenuta la riunione annuale delle UCP, per esaminare i dati dell’Annual Report, ottenere la Certificazione dei Responsabili per l’anno in corso, confrontare le proprie esperienze e valutare i risultati clinici degli studi supportati dalla SICCR. Nella riunione verrà redatto un verbale che sarà illustrato dal Coordinatore nazionale nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Art. 11. I responsabili delle UCP dovranno eleggere ogni due anni il Coordinatore nazionale delle UCP. Il Coordinatore nazionale ha il ruolo di coordinamento ed indirizzo dell’attività delle UCP secondo gli obiettivi strategici della SICCR pianificati in quell’anno. Partecipa come osservatore, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo e riferisce periodicamente sugli obiettivi raggiunti. Definisce i contenuti dell’Annual Report, si occupa dell’organizzazione e presiede la riunione annuale dei Responsabili, suggerisce attività scientifiche e didattiche in stretta collaborazione con le Commissioni. Gestisce la costituzione delle nuove UCP e le sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. È membro della Commissione di controllo e valutazione periodica delle UCP.
Art. 12. In base al numero di soci afferenti, alle attrezzature disponibili, ed al tipo di prestazioni effettuate, le UCP sono inquadrate in 3 livelli: I, II e III livello.
a) UCP di I livello. Il numero minimo di soci afferenti, compreso il Responsabile, è 5. Nella struttura devono essere disponibili: ambulatorio colonproctologico, letti per degenza ordinaria e day surgery, sala operatoria. La diagnostica strumentale prevede: endoscopia, radiologia tradizionale con mezzo di contrasto, manometria anorettale, defecografia, endosonografia anale, EMG/PNTML, TC, RMN. Al massimo, due di queste tecniche possono essere espletate in convenzione con altre sedi, distanti non più di 30 km. Deve essere attivo un servizio di riabilitazione dei disordini della defecazione e delle stomie. L’UCP deve avere accesso ai servizi seguenti: urologia con urodinamica, ginecologia, anatomia patologica, neurologia, gastroenterologia, pediatria, psichiatria, dietologia. L’attività chirurgica deve prevedere almeno 150 interventi annui colonproctologici di cui almeno il 50% di chirurgia maggiore secondo l’elenco elaborato dalla SICCR*,. L’UCP deve essere una struttura integrata nei piani di formazione professionale locale, medica e/o infermieristica, e deve supportare almeno un progetto di ricerca annuale.
b) UCP di II livello. Il numero minimo di soci afferenti, compreso il Responsabile, è 3. Nella struttura devono essere disponibili: ambulatorio colonproctologico, letti per degenza ordinaria e day surgery, sala operatoria. La diagnostica strumentale prevede endoscopia e radiologia tradizionale con mezzo di contrasto oltre ad almeno una delle tecniche diagnostiche già elencate; le tecniche rimanenti devono essere espletate in regime di convenzione con strutture nel raggio di 30 km. L’UCP deve avere accesso ai servizi seguenti: urologia con urodinamica, ginecologia, anatomia patologica, neurologia, gastroenterologia, pediatria, psichiatria, dietologia. L’attività chirurgica deve prevedere almeno 100 interventi annui colonproctologici in regime di ricovero.
c) UCP di III livello. Il numero minimo di soci afferenti, compreso il Responsabile, è 2. Nella struttura deve essere disponibile un ambulatorio colonproctologico, attrezzato per la chirurgia ambulatoriale. La diagnostica strumentale prevede l’endoscopia. L’UCP deve avere accesso, in convenzione, ai servizi seguenti: chirurgia generale, radiologia, urologia con urodinamica, ginecologia, anatomia patologica, neurologia, gastroenterologia, pediatria, psichiatria, dietologia. L’attività chirurgica deve prevedere almeno 200 interventi annui di proctologia anche in regime ambulatoriale.
Titolo IV - I Rappresentanti Regionali
Art. 1. I Rappresentanti Regionali sono nominati, uno per singola regione, dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta degli interessati e in base al Curriculum presentato. Rimangono in carica 2 anni e possono essere rinominati per altri 2 mandati previa valutazione del proprio operato. Possono essere rimossi dall’incarico su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo per non aver adempiuto alle attività richieste.
Art. 2. I Rappresentanti Regionali hanno il compito di promuovere e coordinare i rapporti tra i soci della propria area, di curare i rapporti con Enti pubblici o privati a livello locale, di pubblicizzare le attività SICCR promuovendo il proselitismo di nuovi soci. Coordinano inoltre le iniziative scientifiche locali e partecipano alla organizzazione di tutte le manifestazioni congressuali patrocinate nella propria regione dalla SICCR. Diffondono, tra i soci della propria regione, le finalità dei progetti strategici annuali societari, promuovendo almeno un incontro scientifico, anche monotematico, nell’ambito della durata del loro mandato.
Art. 3. Il Rappresentante Regionale e le UCP presenti nella stessa regione devono coordinarsi tra loro per quanto riguarda l’organizzazione di tutte le manifestazioni congressuali e l’effettuazione di studi locali e/o multicentrici.
Art. 4. I Rappresentanti Regionali eleggono ogni due anni, a maggioranza assoluta, un Coordinatore nazionale che mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Coordinatore nazionale delle UCP. Il Coordinatore nazionale dei Rappresentanti regionali partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo.
Art. 5. I Rappresentanti Regionali si riuniscono obbligatoriamente almeno una volta l’anno, sotto la direzione del Coordinatore nazionale, per uniformare la propria attività secondo le direttive nazionali del Consiglio Direttivo, stilare i programmi societari da applicare nelle proprie regioni, illustrare i risultati raggiunti in base alle direttive avute. Nelle riunioni verrà redatto un verbale che sarà illustrato dal Coordinatore nazionale nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Titolo V - Le Commissioni
Art. 1 Le Commissioni si occupano delle attività istituzionali della SICCR.
Art. 2 I Segretari di Commissione vengono nominati su proposta del CD tra i soci fondatori ed ordinari. Gli affidamenti delle Commissioni avverranno durante la prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo. Coordinatore delle Commissioni è il Vice-presidente.
Art. 3 Ognuna delle Commissioni è composta da tre a 5 membri. Il Consiglio Direttivo durante la prima seduta dopo la nomina nominerà i membri delle singole Commissioni. I membri delle Commissioni restano in carica due anni e possono essere rinominati. Uno dei membri della commissione deve essere un socio ordinario o fondatore con età inferiore ai 40 anni.
Art. 4 Ciascun Segretario di Commissione dovrà presentare entro 15 gg dalla nomina un piano di lavoro con relativi obiettivi, metodi per raggiungerli e tempistica: ogni sei mesi presenterà al Presidente una relazione scritta sull’attività e sugli obiettivi raggiunti dalla Commissione e le eventuali modifiche di percorso.
Art. 5 Le Commissioni si riuniscono almeno 1 volta l’anno, direttamente o via modem, oltre all’incontro nel corso del Congresso Nazionale.
Art. 6 Per gravi inadempienze il CD può modificare l’assegnazione ed i membri delle Commissioni prima della naturale scadenza.
Titolo VI - 1a Commissione
Studi Multicentrici e Comitato Etico
Art. 1 La 1a Commissione si occupa degli Studi Multicentrici. Tali studi ed eventuali risultati verranno resi noti durante il congresso nazionale. Potranno partecipare agli studi tutti i soci interessati. Nell’arco di 2 anni la Commissione promuoverà almeno 2 studi, di cui almeno uno prospettico, scelti in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo.
I risultati di questi 2 studi dovranno essere riportati in 2 articoli che verranno sottoposti per la pubblicazione a una rivista internazionale, avendo come primo nome quello di colui che ha elaborato la pubblicazione, come coautori, fino a 10, quelli che avranno portato più casistica, in ordine di casistica. I nomi degli altri che hanno collaborato allo studio dovranno essere riportati secondo la consuetudine delle pubblicazioni internazionali.
Art. 2 Tale Commissione fungerà anche da Comitato Etico per verificare che gli studi proposti siano conformi alle convenzioni internazionali.
Titolo VII - 2a Commissione
Linee Guida e protocolli terapeutici
Art.1 La 2a Commissione si occupa dei protocolli terapeutici e delle “Linee guida”. Questi dovranno essere discussi ed accettati dal Consiglio Direttivo prima della pubblicazione.
Art.2 Gli argomenti delle Linee Guida e dei protocolli terapeutici saranno individuati e discussi durante le riunioni del Consiglio Direttivo a cui potrà partecipare il Segretario di tale Commissione che riferirà sui lavori della Commissione stessa.
Art.3 Le linee Guida e i protocolli terapeutici elaborati dalla Commissione potranno essere pubblicati sulla rivista e sul sito ufficiale della Società. Prima della pubblicazione dovranno essere discussi e accettati dal Consiglio Direttivo.
Titolo VIII - 3a Commissione
Rapporti con altre Società, Enti, Ditte ed Assicurazioni
Art. 1: La 3a Commissione tiene i rapporti con le altre Società italiane e straniere.
Art.2: La 3a Commissione si occupa inoltre dei rapporti con Enti, Ditte ed Assicurazioni per collaborazioni scientifiche e per il reperimento delle risorse economiche per la vita della SICCR; quest’ultimo punto in collaborazione con la Società di Servizi con cui la SICCR stipulerà contratto.
Titolo IX - La 4a Commissione
Training Chirurgico, Organizzazione Corsi e Congressi, Controlli di Qualità
Art. 1: La 4a Commissione si occupa del training chirurgico degli iscritti all’Associazione. Identifica dei programmi e delle Unità didattiche che possono accogliere gli specializzandi. Controlla che il programma previsto venga effettivamente svolto dei discenti.
Art. 2: La 4a Commissione esercita il diritto di controllo sulle attività didattiche delle UCP abilitate, con verifiche in sala operatoria, visione della casistica e con colloquio; le eventuali inadempienze devono essere comunicate al CD per le (eventuali) sanzioni.
Art. 3: A metà di ogni anno la 4a Commissione dovrà effettuare una verifica del programma svolto. La Commissione può proporre la cancellazione del programma di training della Unità didattica.
Art. 4: La 4a Commissione si occupa inoltre di Corsi, Congressi e dei parametri per l’assegnazione del patrocinio scientifico della SICCR.
Art. 5: E’ responsabile della definizione dei parametri minimi di qualità nella diagnostica e nel trattamento delle affezioni Colonproctologiche.
Titolo X - La 5a Commissione
Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Art. 1 La 5ª Commissione provvede a sviluppare relazioni ed accordi tra la SICCR e società scientifiche e istituzioni locali (Ministeri, Università, Ospedali, ecc.) dei PVS per attività di training, educazione continua, scambi scientifici e didattici, offrendo le proprie capacità strutturali e di conoscenza.
Art. 2 Si occupa di sviluppare relazioni ed accordi tra la SICCR e le istituzioni locali dei PVS per attività di cooperazione in loco nell’ambito dell’assistenza medico-chirurgica.
Art. 3 Ha il compito di sviluppare relazioni ed accordi tra la SICCR, le ONG e le istituzioni internazionali (OMS,UNHCR, IOM, ….) per attività di consulenza, training, didattica e assistenza clinica.
Art. 4 La 5ª Commissione si occupa, attraverso i vari Organi e strumenti della SICCR, di favorire e diffondere le conoscenze in tema di patologie colo-rettali epidemiologicamente più rilevanti nei PVS e sulle quali vi siano esperienze limitate nei paesi avanzati.
Art. 5 In collaborazione con il Tesoriere, la 3a Commissione e la Società di Servizi, effettua attività di “fund raising” per i progetti di cooperazione sopracitati. In collaborazione con e gli Organi di Comunicazione della SICCR svolge attività di sensibilizzazione e promozione dei progetti di cooperazione sviluppati.
Titolo XI - Ufficio Comunnicazione
Art. 1 L’ufficio Comunicazione si occupa di rendere omogenea la comunicazione mediante la coordinazione degli organi della SICCR: riviste in Stampa e comunicazione elettronica. Si impegna a facilitare le comunicazioni bidirezionali degli Organi SICCR con i Soci e fra i Soci.
Art. 2 Ha il compito di informare e di assistere i Soci per eventuali problemi nella visita e nell’utilizzo del sito.
Art. 3 Ha lo scopo di collegare on-line tutti i soci in modo da favorire i contatti clinici, scientifici, organizzativi; di dare visibilità ad eventi organizzati dai Soci.
Art 4. Dovrà, inoltre, sostenere attraverso gli Organi di Comunicazione propri e/o in collaborazione con altri ogni campagna di prevenzione che la SICCR dovesse intraprendere.
Titolo XII - I Probi Viri
Art. 1 I probi viri sono Soci che non devono aver ricevuto condanne penali o civili né essere sotto inchiesta per reati di rilievo.
Art. 2 I probi viri risolvono tutte le controversie sorte tra gli iscritti. Riferiscono le loro dispute al Consiglio Direttivo nel modo il più obiettivo possibile, dopo aver condotto opportune istruttorie.
Art. 3 Le decisioni suggerite sono esecutive se approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio palese.
Titolo XIII - Sezioni Specialistiche
Art. 1: Nell’ambito della SICCR possono essere istituite delle Sezioni specialistiche, gruppi di soci che si occupano di particolari argomenti (riabilitazione e biofeedback, malattie croniche intestinali, perineologia, etc ).
Art. 2: Tali sezioni specialistiche devono essere riconosciute dal Consiglio Direttivo.
Art. 3: Ogni sezione è coordinata da un responsabile nominato ogni 2 anni dal CD; questi può partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 4: Hanno il compito di favorire lo scambio di informazioni scientifiche, monitorare sul territorio nazionale la patologia in questione, effettuare formazione e training, uniformare metodiche di diagnosi e terapia.
Art. 5: Organizzano studi dopo approvazione della 1a Commissione e Corsi nell’ambito delle manifestazioni nazionali SICCR sui propri argomenti per favorire la diffusione delle conoscenze specifiche sul territorio nazionale.
Titolo XIV - Il Congresso Nazionale
Art. 1: Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, durante l’Assemblea Ordinaria tenuta al Congresso Nazionale, affida l’incarico di organizzare il successivo Congresso Nazionale, che avrà cadenza biennale e negli anni dispari. Le richieste di organizzazione dovranno pervenire almeno 1 anno prima del Congresso, durante il quale verranno presentate ai soci le candidature.
Art. 2: Il Presidente cura che il Congresso si tenga, a turno, se possibile in una sede del Centro, del Nord, del Sud e Isole.
Art. 3: Il programma scientifico dovrà essere concordato con il Presidente in carica e il past President ed il Consiglio Direttivo. I temi del Congresso Nazionale sono stabiliti, di comune accordo, dall’Organizzatore e dalla Commissione Congressi, sentiti i Soci e il Consiglio Direttivo.
Art. 4: Al Congresso una sessione di almeno 2 ore è di diritto dedicata all’Assemblea ordinaria della SICCR.
Titolo XV - La Rivista
La Società avrà come organo ufficiale una rivista, possibilmente internazionale; auspica l’istituzione di un foglio-notizie in lingua italiana da inviare ai Soci con cadenza almeno quadrimestrale, che lavorerà in sinergia con il sito web ufficiale.
Titolo XVI - Il sito web
Art. 1 La SICCR è proprietaria a pieno titolo di un dominio e di un sito web per la promozione, il sostegno ed il perseguimento delle proprie finalità associative.
Art. 2 Il sito web è diretto da un Comitato di Redazione costituito da tre membri, un Editor e due co-Editor. Un co-Editor viene nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei propri membri, l’altro dall'Ufficio Comunicazione all’interno dei propri membri. I co-Editor rimangono in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per una volta.
Art. 3 Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo generale sulle linee di sviluppo del sito web e può decidere circa la pubblicazione di ogni documento e informativa societaria che ritenga opportuno. Il Comitato di Redazione cura i contenuti editoriali del sito web dei quali è responsabile.
Art. 4 Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo della SICCR stabilisce il budget da assegnare per la gestione ordinaria del sito dell’anno successivo e stabilisce i requisiti minimi essenziali che devono essere soddisfatti dal contratto stipulato con la softwarehouse.
Art. 5 Il budget del sito web costituisce parte integrante del bilancio societario. L’Editor è responsabile della gestione finanziaria del sito, redige un bilancio annuale consuntivo e di previsione e lo trasmette al Tesoriere nei termini utili per l’adempimento degli obblighi statutari.
Art. 6 L’Editor individua ogni 2 anni l’agenzia informatica di supporto e relaziona il Consiglio Direttivo con parere motivato.
Titolo XVII - La Segreteria Organizzativa
Art. 1: La Segreteria della SICCR viene scelta dal Consiglio Direttivo in base ad alcune proposte e dopo aver valutato le condizioni e i costi.
Art. 2: Il rapporto che unisce la Segreteria Organizzativa con l’Associazione è regolato da un contratto scritto firmato dal Titolare dell'agenzia e dal Presidente della SICCR (o dal Vice-presidente). In tale contratto saranno ben evidenti i compiti della Segreteria Organizzativa, che potranno variare al rinnovo dello stesso, ed il compenso stabilito per il lavoro da svolgere. Il contratto avrà scadenza annuale, tacitamente rinnovabile.
Titolo XVIII - Norme transitorie
In deroga all’art. 3 Titolo 3
a. Le nuove UCP risultanti dal transito alla SICCR dei responsabili delle UCP della SICCR in regola con le quote associative sono esentate dal versamento della quota una-tantum.
b. La stesse UCP saranno inquadrate d’ufficio nella nuova tipologia in base alle categorie di provenienza SICCR.
c. Tale inquadramento durerà fino alla prima verifica.
In deroga all’art 11 titolo 3 il primo coordinatore nazionale UCP è nominato dal CD e durerà in carica fino alla prima riunione annuale delle UCP
In deroga all’art 4 titolo 4 il primo coordinatore nazionale dei Rappresentanti Regionali è nominato dal CD e durerà in carica fino alla prima riunione annuale dei Rappresentanti Regionali.
Elenco Interventi Chirurgici elaborati dalla SICCR
Chirurgia Maggiore
Resezioni coliche, cancro del retto, resezioni epatiche, graciloplastica chirurgia delle malattie infiammatorie dell’intestino, Altemeier.
Chirurgia Media
Rettocele, sfinteroplastiche, Delorme, enterocele, fistole complesse, e rettovaginali, escissione locale di neoplasie del retto, rettopessi, chiusura e apertura di stomie.
Chirurgia Minore
Emorroidi, ragadi, fistole semplici, sinus, condilomi semplici.