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Dizionario Dei Disturbi Funzionali in Colo-Proctologia.

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STATUTO

Aggiornato al 04/11/2009

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TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Scopo

Articolo 1
E' costituita un’associazione denominata "SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA COLO-RETTALE", in sigla "SICCR".
L'associazione ha sede legale in Via Medici, 23 10143 Torino.
Il CD può trasferire la sede, può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in ogni Stato dell'Unione Europea.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
L’Associazione è libera, apolitica, aconfessionale, non commerciale e senza fini di lucro. Ha lo scopo di:
1) promuovere e incentivare la formazione professionale e la ricerca scientifica in campo colonproctologico in ogni forma e a tutti i livelli utilizzando sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
2) sostenere la conoscenza e lo studio delle malattie colonproctologiche;
3) organizzare manifestazioni e fornire opportunità per la formazione e l’aggiornamento ad ogni livello compreso anche il volontariato senza alcun tipo di partecipazione ad attività imprenditoriali, fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua;
4) svolgere informazione in tutte le forme per migliorare in generale l’educazione, la consapevolezza e la qualità di vita dei pazienti, in base alle leggi e alle normative in vigore;
5) avere un costante rapporto con le altre Società scientifiche nazionali ed internazionali ed in particolare con quelle che si occupano dei vari campi connessi con la propria attività, per l’interscambio di informazioni scientifiche e di ricerca;
6) avere collegamenti con le istituzioni pubbliche e private sanitarie e non, per perseguire i propri scopi fondamentali nel campo della ricerca e della formazione;
7) perseguire l’autonomia didattica e assistenziale della colonproctologia nelle istituzioni pubbliche e private senza alcun tipo di finalità sindacale;
Articolo 3
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da un Regolamento promulgato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Patrimonio – Soci

Articolo 4
Le risorse finanziare e il patrimonio dell’Associazione provengono da:
a) quote associative;
b) contributi, donazioni, lasciti di privati (persone giuridiche o fisiche), enti pubblici con lo scopo di finanziare le attività dell’Associazione e in particolare sostenere e promuovere la ricerca scientifica e la formazione;
c) proventi straordinari che giungano all’Associazione sotto qualsiasi titolo.
Gli eventuali residui attivi della gestione annuale vengono impiegati per sostenere e promuovere ricerca scientifica, attività didattiche e formative a tutti i livelli. La metà di questi residui può venire accantonata, come riserva, per la copertura di eventi straordinari e per il ripianamento di maggiori spese verificatisi nel corso degli esercizi finanziari.
Articolo 5
I Soci si suddividono in:
a) Soci Fondatori ovvero coloro che hanno costituito l’Associazione.
b) Soci Ordinari ovvero coloro che aderiscono successivamente all'Associazione. Possono iscriversi tutti i cultori della colonproctologia e quelli delle specialità affini ad essa collegate, sia nazionali che stranieri. Possono essere ammessi quali Soci ordinari esclusivamente i Laureati in Medicina e Chirurgia.
c) Soci Collettivi ovvero gli enti pubblici e privati, le società di servizi, le ditte commerciali e industriali. Il Socio Collettivo viene rappresentato da un Delegato appositamente designato.
e) Soci Onorari. Sono scelti dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno cinque soci, fra personalità nazionali e straniere che si sono particolarmente distinte nell’esercizio e lo studio della colonproctologia.
f) Membri Corrispondenti. Sono scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità straniere che si sono particolarmente distinte nei rapporti con la SICCR.
g) Presidente Onorario. E' nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Viene scelto fra personalità eminenti che abbiano illustrato la colonproctologia italiana nel mondo.
Articolo 6
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta e motivata dell'interessato. La domanda d’ammissione a Socio Ordinario deve essere controfirmata da due Soci Fondatori nei primi quattro anni di vita della Società o, successivamente, da due Soci Ordinari con almeno quattro anni di anzianità.
L’aspirante Socio deve essere noto per lealtà e rettitudine e deve dimostrare di essersi dedicato e dedicarsi significativamente e con continuità alla colonproctologia.
La domanda di ammissione a Socio Collettivo deve essere presentata dall’Ente o Società interessati specificando i motivi della volontà di partecipazione alla vita e agli scopi della SICCR.
La domanda deve essere controfirmata da due membri del Consiglio Direttivo in carica oppure da due Soci Fondatori.
Il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Membri Corrispondenti sono esonerati dal versamento della quota annuale.
Il socio può essere escluso per morosità oppure per gravi motivi su decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Ai fini dell'esclusione, costituisce morosità il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, e dopo che sia trascorso un termine di dieci giorni dalla ricezione per raccomandata dell'intimazione di pagamento da parte del socio moroso e questi non abbia provveduto a pagare.
Articolo 7
Alle cariche sociali possono accedere i Soci Fondatori e i Soci Ordinari, questi ultimi con almeno due anni anzianità. Non possono essere eletti a Membri del Consiglio Direttivo Membri di Consiglio Direttivo di altre Società Scientifiche Nazionali. I Membri del Consiglio Direttivo che vengano eletti in altro Consiglio Direttivo di società scientifiche nazionali decadono dalla carica di pieno diritto. E’ esclusa qualsiasi forma di retribuzione e compenso per lo svolgimento delle cariche sociali.
Articolo 8
L'importo della quota associativa annuale sarà stabilito dall’Assemblea Generale ordinaria su proposta del Presidente dell’Associazione e dovrà essere versata in una unica soluzione entro il trentuno dicembre dell’anno solare al quale si riferisce.
I Soci Ordinari al di sotto dei trentacinque anni di età verseranno una quota annuale pari al settantacinque per cento di quella stabilita per i Soci Ordinari.
La prima quota dovrà accompagnare la domanda di iscrizione a Socio.
Qualora la domanda non venisse accolta la somma sarà restituita.
Il C.D. esaminerà tutte le domande di iscrizione pervenute in quattro apposite sedute annuali a ciò dedicate. Con l’approvazione della domanda si acquisiscono tutti i diritti, tranne che il diritto al voto che si acquisisce nell’anno successivo a quello di approvazione della domanda.
Il socio in mora con il versamento della quota annuale nel termine sopra stabilito non può partecipare alle assemblee né esercitare sotto qualsiasi forma il diritto di voto.
Il pagamento della quota o delle quote per l’anno in corso e per quelli precedenti reintegra di pieno diritto il Socio nei suoi diritti.
I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione e di prendervi parte attiva. Essi non possono assumere iniziative non autorizzate dal Consiglio Direttivo né possono mettersi in contrapposizione, con azioni o scritti, con gli interessi e gli scopi dell’Associazione.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Articolo 9
Gli Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- I Revisori dei Conti;
- Le Commissioni Istruttorie;
- Unità di Colonproctologia (UCP);
- I Rappresentanti Regionali.
Articolo 10
L’Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Collettivi in regola col pagamento della quota annuale.
Funge da Segretario il Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di impedimento, un altro Socio designato dal Consiglio Direttivo. Presiede il Presidente dell’Associazione.
Presidente Onorario, Soci Onorari, Membri Corrispondenti possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
Articolo 11
La convocazione dell’assemblea viene effettuata con avviso scritto al domicilio di ciascun Socio, oppure per posta elettronica o fax, almeno venti giorni prima dell’adunanza; essa può essere anche pubblicata sull’organo ufficiale della Società oppure nel programma del Congresso dell’Associazione se l’adunanza si terrà durante i lavori congressuali.
Alla convocazione provvede il Segretario dell’Associazione su mandato del Presidente.
L'avviso, salvo che sia pubblicato sull'organo ufficiale o risulti dal programma congressuale, deve in ogni caso essere inoltrato con modalità che garantiscano la prova della ricezione da parte del socio.
Articolo 12
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, per deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno e sulle modifiche di statuto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
I membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza relativa dei voti espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 13
Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da un altro Socio che abbia diritto di voto, mediante delega scritta associata a fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentato. E’ ammessa una sola delega per socio.
La delega può essere stesa in calce all'avviso di convocazione, o a una sua stampa, e deve in ogni caso contenere il nome del rappresentante e la singola assemblea a cui si riferisce, con effetto per le convocazioni successive.
Le deleghe devono essere conservate dall'associazione.
Articolo 14
I Soci Fondatori e Ordinari eleggono il Consiglio Direttivo con votazione unica a scrutinio segreto che ha luogo ogni due anni, generalmente nell’ambito del Congresso Nazionale Biennale dell’Associazione.
Si applica il precedente articolo 13.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a sei e non può essere superiore a dodici. La determinazione del loro numero spetta ai soci fondatori ed ordinari in sede di nomina.
I Consiglieri rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per una volta.
Articolo 15
Il membro del Consiglio Direttivo che rinunzia alla sua carica viene sostituito di diritto dal Socio risultato primo dei non eletti nelle ultime elezioni dello stesso Consiglio. In caso di parità di voti, vale l’anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quella anagrafica.
Articolo 16
I componenti del Consiglio Direttivo che manchino senza valido motivo a tre riunioni consecutive e non si giustifichino a seguito di un richiamo ufficiale, sono dichiarati decaduti con deliberazione motivata del Consiglio stesso e sono sostituiti a norma del precedente articolo 15.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Generale durante la sua prima seduta, elegge a scrutinio segreto al suo interno ed a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni.
Elegge altresì a scrutinio segreto al suo interno ed a maggioranza semplice, il Segretario Generale ed il Tesoriere che restano in carica due anni; in caso di sopraggiunto impedimento essi possono essere sostituiti da altri membri del Consiglio Direttivo previa nuova votazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può compiere qualsiasi atto necessario od utile al perseguimento dello scopo dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o il Vicepresidente le proprie attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in merito al bilancio.
Fa parte del Consiglio Direttivo, limitatamente al biennio successivo, il Presidente uscente, il quale può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
Articolo 18
La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Segretario su mandato del Presidente. L'avviso deve in ogni caso essere inoltrato con modalità che garantiscano la prova della ricezione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Per la validità delle deliberazione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Non è ammessa la delega. In caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la riunione.
Nelle votazioni relative all’approvazione dei bilanci, il Tesoriere non ha diritto di voto.
Articolo 19
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale libera per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. Gli stessi poteri spettano al Vicepresidente nei limiti delle attribuzioni a lui delegate.
Nei casi d’urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Segretario Generale redige e custodisce i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e collabora con il Presidente per la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Il Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione ordinaria e la delega di rappresentanza dell’Associazione per quanto attiene a tutti gli obblighi ed incombenze fiscali ed amministrative, nonché ai rapporti con gli Uffici Tributari. In occasione dell’Assemblea annuale il Tesoriere sottopone per l’approvazione il bilancio consuntivo annuale, che deve essere predisposto entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo, organo di gestione e di indirizzo le cui decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva. Compito del Comitato Esecutivo è predisporre un piano di attività entro Novembre dell’anno in corso per l’anno successivo; il Piano di attività verrà discusso, emendato ed approvato dal CD e contrattato, per la copertura organizzativa e finanziaria, con la Società di Servizi con cui si ha contratto.
Articolo 20
L’Assemblea Generale elegge tra i Soci a scrutinio segreto tre Revisori dei Conti, dei quali due effettivi ed uno supplente. Questi restano in carica due anni.
I Revisori dei Conti conferiscono col Consiglio Direttivo per iscritto sull’andamento dell’amministrazione e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando quest’ultimo lo ritenga opportuno e comunque una volta all’anno, in previsione dell’Assemblea Generale.
Articolo 21
Al fine di facilitare il funzionamento dell’Associazione e di agevolare lo svolgimento delle varie attività istituzionali, il Consiglio Direttivo nomina, all’interno dell’Associazione, Commissioni Istruttorie ognuna delle quali sarà coordinata da uno dei Consiglieri in carica oppure da un Socio Fondatore.
Le Commissioni saranno dedicate a problemi etici e relazionali riguardanti i Soci e il loro operato, alle relazioni con le altre associazioni scientifiche italiane e/o estere, alle relazioni con enti pubblici e privati, agli studi multicentrici e più in generale ai progetti di ricerca, alla formazione a tutti i livelli, ai mezzi di comunicazione dell’Associazione e al controllo e valutazione dell’attività delle UCP, alla verifica della qualità delle attività di formazione e aggiornamento svolte.
I componenti delle Commissioni possono variare da tre a cinque e sono scelti fra i Soci che si candidano presentando un breve curriculum e motivando la candidatura.
Annualmente le Commissioni presentano al Consiglio Direttivo una relazione sul loro operato. Ogni Commissione rimane in carica per due anni.
In caso di scarsa efficienza i singoli membri possono essere sostituiti prima della normale scadenza temporale previo opportuno richiamo.
Coordinatore di tutte le Commissioni sarà il Vicepresidente pro tempore.
Le Commissioni si riuniscono almeno due volte l’anno anche in teleconferenza per verificare l’andamento dei lavori e formulare i piani di azione.
Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare Commissioni “ad hoc”, sempre con potere istruttorio, per affrontare temi e problemi occasionalmente emergenti. Tali Commissioni hanno consistenza numerica, composizione, durata e mandato di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 22
L’esercizio territoriale della colonproctologia è incentrato sulle Unità di Colonproctologia (UCP).
A seconda delle loro potenzialità e caratteristiche, le UCP sono definite di primo, secondo o terzo livello a seconda del numero dei componenti, delle attrezzature e del tipo di prestazioni effettuate.
Esse hanno un Responsabile.
Un Coordinatore nazionale di tutte le UCP è eletto dai Responsabili delle UCP ogni due anni e può essere rieletto consecutivamente solo per altri due mandati.
Il Coordinatore delle UCP riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo partecipando alle sedute come osservatore senza diritto di voto.
Ogni anno le UCP tengono una riunione plenaria per confrontare le loro esperienze e i risultati clinici nonchè per valutare l’andamento dei progetti di studio in essere o la fattibilità di ricerche e trials di nuova proposizione.
Articolo 23
I Rappresentanti Regionali dell’Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dopo avere presentato una domanda correlata dal curriculum che sarà opportunamente valutato.
Essi rimangono in carica due anni e rinnovabili per un altro biennio previa valutazione del proprio operato.
Essi hanno il compito primario di promuovere e coordinare i rapporti fra i Soci della propria area, di curare i rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici o privati a livello locale e di fare proselitismo su base rigorosamente qualitativa. Inoltre coordinano le iniziative scientifiche locali e partecipano alla organizzazione dei convegni patrocinati nella propria regione dall’Associazione.
I Rappresentanti Regionali eleggono a maggioranza assoluta ogni due anni un Coordinatore nazionale che mantiene i rapporti con la Associazione e che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Rappresentante Regionale e le UCP presenti in ogni regione devono coordinarsi fra loro per quanto riguarda l’organizzazione di tutte le manifestazioni congressuali e l’effettuazione di studi locali e multicentrici.
Articolo 24
La SICCR si doterà o adotterà una rivista scientifica che fungerà da organo ufficiale dell’Associazione.
Il Direttore Scientifico pro-tempore, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
La SICCR si doterà o adotterà di un sito internet sulle cui caratteristiche e sulla cui conduzione il Consiglio Direttivo emanerà apposite direttive nell’ambito del Regolamento.
Articolo 25
La SICCR celebra un Congresso Nazionale ogni due anni. Sulle modalità di affidamento, organizzazione e svolgimento di tale Congresso il Consiglio Direttivo emana apposite direttive con il Regolamento.

TITOLO IV

Gestione e scioglimento


Articolo 26
L’esercizio associativo coincide con l’anno solare. Il primo esercizio si chiude il trentuno dicembre duemilatre.
Articolo 27
Le variazioni del presente Statuto saranno effettuate con delibera dell’Assemblea Generale dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci.
Articolo 28
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci la quale provvederà, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà anche l’eventuale devoluzione del patrimonio.
Articolo 29
Mediante un Regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dell’Associazione nelle sue varie articolazioni.
Il Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di un terzo dei suoi membri.
Articolo 30
Le modifiche allo Statuto deliberate dall’Assemblea Ordinaria in data 16 0ttobre 2007 diventeranno esecutive con le elezioni del Consiglio Direttivo per il biennio 2009-2011 e solo per tale biennio, entrambi i Presidenti uscenti parteciperanno ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 31
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.

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